La risoluzione n. 18 dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 12 marzo, chiarisce i dubbi normativi riguardanti la sovrapposizione delle detrazioni Ecobonus al 50% e Superbonus al 110% per l’installazione di impianti solari fotovoltaici di gruppi di autoconsumo collettivo e di comunità energetiche rinnovabili.
L’Agenzia illustra che, per gli impianti a fonte rinnovabile, la detrazione al 50% si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo. L’Agenzia specifica che “la detrazione è comunque subordinata alla condizione che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dei componenti” della comunità o gruppo di consumo energetico.
Gli stessi interventi sono ammessi al Superbonus 110% se trainati, spettanti su un ammontare delle spese non superiore a euro 48.000 e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In questi casi, la detrazione è subordinato alla cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata, ai sensi del comma 7 dell’articolo 119 del decreto Rilancio. Inoltre, il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW, oltre la quale spetta il 50%.