Allargato il 110 % al terzo settore

Con la risposta all’interpello n. 2/2024, pubblicata l’8 gennaio dall’Agenzia delle Entrate, è stato precisato che il superbonus per il terzo settore in ambito socio-sanitario, ancora attivo fino alla fine del 2025 al 110%, avrà un’applicazione allargata.

Ed invero, potrà essere utilizzato per gli immobili nei quali si svolgono attività accessorie rispetto a quelle principali e anche per le semplici attività assistenziali, e non solo per quelle sanitarie.

Come noto, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale che svolgano attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie, ci sarà ancora la detrazione al 110% fino alla fine del 2025.

Questi immobili dovranno, però, rientrare nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 e potranno sfruttare un calcolo particolare dei massimali.

È stato chiarito che le prestazioni alle quali fa riferimento la legge possono essere svolte anche in modo non congiunto.

Come nel caso, ad esempio, di una Onlus, una Odv o una Aps che svolge solo attività assistenziali.

Dal momento che la normativa di riferimento non dà indicazioni specifiche, poi, le regole speciali valgono anche nell’ipotesi in cui negli immobili di categoria catastale B/1, B/2 e D/4 oggetto degli interventi le Onlus svolgano anche attività direttamente connesse a quelle istituzionali nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Quindi, anche attività accessorie e connesse a quelle principali possono giustificare l’applicazione del bonus rafforzato.

Resta un limite. La condizione rappresentata dal possesso dell’immobile, essenziale per applicare le regole speciali di calcolo dell’agevolazione, in base ai titoli elencati dalla norma, quali proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito, deve considerarsi tassativa.

Questa condizione non si ritiene realizzata nel caso in cui le Onlus, Odv e Aps, sono detentori di un immobile in forza di un contratto di locazione, una concessione, un diritto di superficie