Anche il Proprietario di un Immobile con Due Unità Potrà Beneficiare del Superbonus

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 58/2021, ha preso in considerazione il comma 9, lett. a) dell’art. 119 del Decreto rilancio, affermando che il Superbonus è rivolto ai lavori effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”. La risposta dell’ADE riprende le modifiche apportate dalla legge 178/2020, c.d. legge di Bilancio 2021 in tema di numero di unità immobiliari minori di quattro possedute da un unico soggetto.

Pertanto, un edificio di quattro unità immobiliari distintamente accatastate il cui proprietario è uno solo, pur non costituendo un condominio, potrà beneficiare della detrazione Superbonus al 110%, anche se inizialmente, prima della modifica normativa, questa tipologia di immobile era estromessa dalla detrazione appena citata.