Appalto, subappalto e CCNL edilizia.

Appalto, subappalto e CCNL edilizia.

Nei lavori Superbonus – e non solo – perché possa maturare il beneficio fiscale diviene necessaria l’indicazione e l’applicazione del CCNL Edile, tanto nell’atto affidamento diretto dei lavori con contratto d’appalto quanto in sede di emissione delle fatture. Peraltro, tali requisiti devono essere osservati non solo dall’appaltatore, ma anche dai subappaltatori cui sia stato affidato l’esecuzione dell’intervento (integrale o in parte), ciò trovando conferma nella disciplina di cui all’art. 105, co. 14, D. Lgs. n. 50/2016.

In ordine al campo d’applicazione, la disposizione normativa nel richiedere l’indicazione del CCNL Edile specifica che i bonus edilizi non sono concessi per i lavori di importo superiore a 70mila euro se le imprese non applicano ai propri dipendenti i contratti collettivi in relazione ai lavori di cui all’allegato X al D. Lgs. n. 81/2008, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale (ex art. 28-quater, co. 1, L. n. 25/2022).

Sotto un profilo temporale, la disposizione troverà applicazione per i “lavori edili avviati successivamente” alla data del 27.05.2022 (art. 28-quater, co. 2, L. 28.03.2022, n. 25), in relazione ai seguenti benefici:

  • Superbonus 110% di cui all’art. 119, D.L. n. 34/2020;
  • abbattimento delle barriere architettoniche al 75% di cui all’art. 119-ter, D.L. n. 34/2020;
  • adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120, D.L. n. 34/2020;
  • Bonus Facciate di cui all’art. 1, co. 219, L. n. 160/2019;
  • Bonus mobili ed elettrodomestici di cui all’art. 16, co. 2, D.L. n. 63/2013;
  • Bonus verde di cui all’art. 1, co. 12, L. n. 205/2017.
Il Governo ha voluto vincolare la concessione dei bonus edilizi all’applicazione da parte dell’impresa dei contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. L’obiettivo è contrastare i fenomeni di abusivismo e le violazioni in materia di sicurezza del lavoro. Il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.