Ascensore non in linea con il Dm 236/89: ok al bonus antibarriere se c’è la deroga del sindaco

La Direzione regionale del Friuli-Venezia Giulia, con la risposta all’interpello 908-355/2021, ha già affrontato la questione della rispondenza degli interventi, ai fini delle agevolazioni fiscali, al decreto del ministero dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, che detta i requisiti minimi per accedere al bonus 75% per l’installazione dell’ascensore condominiale.

Ed è proprio l’art. 7.5 del predetto decreto che prevede espressamente che, nel caso di interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell’articolo 1, comma 3, della legge 13/1989 - sui requisiti minimi in sede di progettazione - è possibile prevedere delle deroghe a quanto previsto nello stesso decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali e impiantistici.

In particolare, l’organo competente alla valutazione tecnica e all’eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo in deroga è il sindaco in sede di provvedimento autorizzativo, previo giudizio favorevole dell’ufficio tecnico o del tecnico incaricato dal Comune per l’istruttoria dei progetti.

La pronuncia della Direzione regionale non ha trovato poi conferma in una pronuncia nazionale dell’agenzia delle Entrate, ma, tuttavia, resta comunque valida in ogni caso, facendo riferimento al Dm 236/1989, applicato su tutto il territorio nazionale.