Ascensori al 110% Solo se Eliminano le Barriere Architettoniche

La legge di Bilancio 2021 aveva esteso il beneficio fiscale del 110% anche agli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche inclusi nell’articolo 16, comma 1, lettera e) del TUIR, se trainati da uno degli interventi di miglioramento energetico ammessi al Superbonus. Questi interventi, rivolti a persone portatrici di handicap e di età superiore ai 65 anni, sono volti a favorire la mobilità interna ed esterna alle abitazioni dei predetti soggetti. Tra gli interventi ammessi rientrano ascensori, montacarichi, e la realizzazione di impianti per facilitare la comunicazione, e.g., citofoni. 

Perché l’ascensore funga da abbattimento delle barriere architettoniche, deve rispettare alcune caratteristiche tecniche per permetterne la fruibilità a chi si muove in carrozzella. L’ascensore dovrà quindi essere corredato di rampe di ingresso all’edificio o di abbassamento dei gradini. Dovrà inoltre avere meccanismi di segnalazione e di sicurezza sonori e luminosi, dimensioni e comandi adatti a persone in sedia a rotelle, porte a scorrimento automatico, e tempistiche atte a consentire le manovre di entrata e di uscita dall’ascensore a persone con mobilità ridotta.  

Questi interventi danno a tutti i condòmini la possibilità di maturare il credito e di cederlo tramite le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura.