Secondo l’articolo 3, commi 4-ter e 5, del Dm 28 febbraio 2017, n. 58, l’asseverazione finale di riduzione di rischio sismico, cioè l’Allegato B-1, e, se è previsto il collaudo statico, l’Allegato B-2 del Dm, devono essere depositati (assieme all’asseverazione dei Sal, Allegato 1 – Sal del Dm 28 febbraio 2017, n. 58) al Sue al «completamento dell’intervento» (sia ai fini del Super sisma bonus che ai fini del sisma bonus ordinario), anche se non vi è un termine preciso per questo deposito. Prudenzialmente, è preferibile effettuarlo non oltre la data di presentazione della fine lavori relativa all’autorizzazione edilizia (Cilas, Cila, Scia o altro).