Audizione in merito alle disposizioni attuative delle misure sull’efficientamento energetico degli edifici, previste dagli articoli 119-121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio), convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

                                                                                                                                   AGENZIA ENTRATE
 
                                                                                COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
 
 
 Audizione in merito alle disposizioni attuative delle misure sull’efficientamento energetico degli edifici, previste dagli articoli 119-121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio), convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”
 
 
 
                                                                                        Audizione del Direttore dell’Agenzia delle entrate Avv. Ernesto Maria Ruffini
                                                                                         Roma, 22 luglio 2020, h. 8:30 Palazzo San Macuto, via del Seminario n. 76


Sommario

1.         Il quadro normativo di riferimento e le principali novità.
2.         I soggetti beneficiari del Superbonus.
3.         La misura dell’agevolazione Superbonus e gli interventi ammessi.
4.         I requisiti per l’accesso al Superbonus.
5.         Gli specifici adempimenti per accedere al Superbonus e le misure di prevenzione degli abusi.
6.         Le modalità di fruizione dell’agevolazione alternative alla detrazione fiscale. Lo sconto in fattura e la cessione del credito.
6.1       Ulteriori interventi per i quali è possibile optare per lo sconto o la cessione del credito corrispondente alla detrazione.
6.1       La possibilità di cedere ulteriormente il credito da parte del fornitore e degli altri cessionari.
6.2       I preesistenti meccanismi di sconto in fattura e cessione del credito.
6.3       La responsabilità dei fornitori e dei soggetti cessionari.
7.         Le iniziative dell’Agenzia delle Entrate per la diffusione ai contribuenti delle modalità di accesso al Superbonus.



Onorevole Presidente, Onorevoli Commissari,
Vi ringrazio per l’opportunità che mi viene offerta di intervenire tematiche oggi così centrali nell’ambito delle misure adottate dal Governo per favorire il rilancio economico ed occupazionale del nostro Paese quali sono le nuove disposizioni introdotte dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34( Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), in materia di agevolazioni fiscali per l’efficientamento energetico e la riduzione del rischio sismico degli edifici.

Saranno esaminate, nello specifico:

  • le detrazioni particolarmente favorevoli introdotte con il Decreto Rilancio (cd. Superbonus);
  • la possibilità per il contribuente di optare in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

In tali ambiti saranno evidenziati i rilevanti ruoli svolti dagli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni.

 

1.      Il quadro normativo di riferimento e le principali novità
 

Il Decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha incrementato al 110 per cento l'aliquota di detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di misure antisismiche, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).
 
 Le nuove disposizioni, che consentono di fruire di una detrazione del 110 per cento delle spese, si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti, in misura inferiore, per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 16-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986,n. 917 (TUIR), inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. sismabonus) attualmente disciplinato dall’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Ai sensi di tale ultimo articolo, la detrazione va dal 50 per cento all’85 per cento delle spese sostenute, da ripartire in 5 o 10 quote annuali, in base agli interventi effettuati;


  • riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) – di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013. Ai sensi di tale ultimo articolo (L’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, disciplina la detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società), da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi ivi previsti, spettante per le spese sostenute per interventi su singole unità immobiliare o selle parti comuni degli edifici che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
    Si tratta, nello specifico, di interventi che determinano:
    -  la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
    -  il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi);
    -  l’installazione di pannelli solari;
    -  la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale), la detrazione attualmente prevista va dal 50 per cento all’85 per cento delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali; installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus che rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR. Ai sensi di tale ultimo articolo, la detrazione è attualmente pari al 50 per cento delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali;

  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al Superbonus, che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, pari al 50 per cento delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo; 


  • di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate), previsto dall’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, pari al 90 per cento delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.
 

Nel periodo di vigenza (l’art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020 ha efficacia dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021) del cd. Superbonus e delle norme che prevedono in via ordinaria le detrazioni sopra descritte, in applicazione dei principi generali, si può affermare che se: 

  • l’intervento realizzato può potenzialmente ricadere in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa;

  • si realizzano più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito del rispettivo limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Un’ulteriore rilevante innovazione introdotta dal Decreto Rilancio, consiste nella possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Tale facoltà riguarda gli interventi ai quali si applica il cd. Superbonus e quelli, effettuati al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 119 del DL Rilancio, che riguardano:

  • il recupero del patrimonio edilizio indicati nelle lettere a), b) e h) del citato articolo 16-bis, del TUIR;

  • il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. bonus facciate);
 
  •  l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013


2.      I soggetti beneficiari del Superbonus
 

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati su parti comuni di edifici o sulle singole unità immobiliari da:

  • i condomìni;

  • le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;

  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti la detrazione riferita agli interventi di efficientamento energetico spetta per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022;

  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; dagli enti del Terzo Settore (Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale);

  • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
 
Il Decreto Rilancio, inoltre, estende il Superbonus alle comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 (ai sensi del comma 16-bis dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, per le sole comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomini di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, l’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 200 KW, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. Con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico previsto dal comma 9 dell’articolo 42-bis del decreto- legge n. 162 del 2019, saranno individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati) limitatamente, tuttavia, alle spese sostenute per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti dalle predette comunità energetiche.
 
 Per tali fattispecie, il Decreto Rilancio regola la modalità di applicazione della detrazione, stabilendo che il Superbonus si applica sul costo dell’impianto fino alla potenza di 20 kW e per la quota riferita alla eccedenza (e, comunque, fino a 200 kW) spetta la detrazione stabilita dal TUIR (Cfr. art. 16-bis, lett. h), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)  in misura del 50 per cento delle spese, e fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000 riferito all’intero impianto.

 
3. La misura dell’agevolazione Superbonus e gli interventi ammessi

 
L’agevolazione fiscale Superbonus consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 110 per cento delle spese sostenute, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spettante quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o interventi antisismici.
Il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi (cd. “trainanti”), effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, situate all'interno di edifici plurifamiliari, nonché su edifici unifamiliari:

  • di isolamento termico delle superfici opache che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

  • di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria particolarmente performanti (a condensazione, a pompa di calore;

  • antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto- legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

Qualora, inoltre,  congiuntamente ai  predetti interventi  trainanti,  siano   eseguiti  ulteriori specifici interventi finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio, anche le spese per la realizzazione di questi ultimi beneficiano dell’aliquota più elevata del 110 per cento (cd. interventi “trainati”).

Si tratta, in particolare, degli interventi di:

  • efficientamento energetico indicati nel citato articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. ecobonus), nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento;

  • instllazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui al citato articolo 16-ter del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013;

  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. L’accesso al Superbonus è subordinato alla cessione in favore del Gestore dei Servizi Energetici – GSE – dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 (Decreto-legge 30 dicembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8) e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
 
Si coglie qui l’occasione per precisare che il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
 
4. I requisiti per l’accesso al Superbonus
 

Ai fini dell'accesso al Superbonus, gli interventi – qualificati, come anticipato, come trainanti– di isolamento termico delle superfici opache, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, devono:

  • rispettare i requisiti previsti da apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da emanarsi ai sensi del comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013;

  • assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi cd. “trainati”, ovvero quelli di efficientamento energetico di cui al medesimo articolo 14 del decreto- legge n. 63 del 2013, all'installazione di impianti solari fotovoltaici ed eventualmente dei sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Il miglioramento energetico è dimostrato dall'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
 
5. Gli specifici adempimenti per accedere al Superbonus e le misure di prevenzione degli abusi
 
Poiché l’agevolazione in esame è di particolare favore per i contribuenti in quanto riconosce un beneficio non pari ma addirittura superiore del 10% al costo degli interventi effettuati, il legislatore ha ritenuto di introdurre particolari adempimenti e misure di prevenzione (in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le detrazioni similari), per contrastare eventuali comportamenti non conformi alle disposizioni agevolative che, anche attraverso possibili accordi tra i contribuenti e i soggetti che realizzano gli interventi agevolabili, possano attribuire vantaggi indebiti.
In particolare, il contribuente deve ottenere:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF);

  • una attestazione o asseverazione da parte dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche o da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico in relazione agli interventi di efficienza energetica e a quelli antisismici, che certifichi non solo il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Nel caso in cui vengano rilasciate attestazioni o asseverazione infedeli il legislatore ha previsto la contestazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000, per ciascuna asseverazione infedele oltre all'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

I professionisti che intendono rilasciare attestazioni o asseverazioni, inoltre, sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.
 
6. Le modalità di fruizione dell’agevolazione alternative alla detrazione fiscale. Lo sconto in fattura e la cessione del credito
 
Rilevante novità prevista dall’art. 121 del Decreto Rilancio è quella di consentire ai soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per taluni interventi, compresi quelli finalizzati al risparmio energetico degli edifici e quelli antisismici, nonché per quelli ammessi al Superbonus, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, alternativamente:


  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione (cd. sconto in fattura), con facoltà di successiva cessione di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; 
  • per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I crediti d'imposta sono utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello F24), sulla base delle rate di detrazione, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (5 o 10 quote annuali).

Tuttavia, va precisato che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso, né ulteriormente ceduta.

Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi(Cfr. l’articolo 34, legge 23 dicembre 2000, n. 388)  pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (si veda l’articolo 1, comma 53, legge 24 dicembre 2007, n. 244).
Non si applica, inoltre, il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro (Cfr. articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78).
 
6.1 Ulteriori interventi per i quali è possibile optare per lo sconto o la cessione del credito corrispondente alla detrazione
 
Oltre agli interventi del Superbonus, l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito può essere esercitata, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, anche relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari, nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;

  • efficienza energetica indicati nell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (ecobonus);

  • adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16 del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013 (sismabonus). L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche” (comma 1-septies);

  •  recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd. bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (10 Cfr. articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);

  • installazione di impianti fotovoltaici indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;

  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013, compresi quelli che danno diritto al Superbonus 

 La possibilità di cedere ulteriormente il credito da parte del fornitore e degli altri cessionari

 

Il fornitore che ha effettuato gli interventi e gli altri cessionari possono, a loro volta, cedere il credito d'imposta ad altri soggetti, con possibilità di ulteriori cessioni.

Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in corso di predisposizione.
In particolare, nel provvedimento saranno riepilogati gli interventi per i quali è possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione, oppure per il contributo sotto forma di sconto e saranno disciplinati i seguenti aspetti:

  • modalità e termini per la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate: la comunicazione delle opzioni relative alle spese per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari andrà effettuata, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente beneficiario della detrazione oppure avvalendosi di un intermediario, tramite la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Nel caso di interventi con detrazione d’imposta spettante nella misura del 110 per cento, la citata comunicazione sarà, invece, trasmessa dal soggetto che rilascia il visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione; quindi il visto andrà messo al massimo il giorno stesso che trasmetti l ‘opzione di cessione

  • contenuto del modello di comunicazione, nel quale andranno indicati i seguenti elementi: codice fiscale del beneficiario della detrazione che esercita l’opzione, tipo di opzione esercitata (sconto/cessione del credito), atipologia di intervento effettuato (specificando se si tratta di un intervento effettuato congiuntamente a quelli per i quali spetta la detrazione del 110 per cento), anno di sostenimento e importo della spesa; ammontare della detrazione spettante, dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento, codice fiscale del fornitore (o dei fornitori) che ha praticato lo sconto ovvero del cessionario (o dei cessionari) del credito, codice fiscale del soggetto che rilascia il visto di conformità e dichiarazione di verifica (da parte dello stesso soggetto che appone il visto) della presenza dell’asseverazione “tecnica” e di congruità del prezzo per gli interventi con detrazione al 110 per cento;

  • termini e modalità per l’utilizzo del credito d’imposta in compensazione tramite modello F24 e per l’eventuale successiva cessione del credito, mediante la piattaforma disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

Come già previsto nei precedenti provvedimenti che hanno disciplinato le modalità di esercizio dell’opzione di cessione del credito o del contributo sotto forma di sconto, nel provvedimento in corso di definizione verrà stabilito che, nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali, l’opzione per lo sconto o cessione del credito andrà comunicata all’Agenzia delle Entrate dall’amministratore di condominio.

 

 6.2   I preesistenti meccanismi di sconto in fattura e cessione del credito
 
L’art. 121 del Decreto Rilancio che introduce i meccanismi sopra delineati si applica per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 in deroga ad alcune limitate disposizioni che disciplinavano analoghe modalità di fruizione del beneficio alternative alla detrazione. Si tratta delle norme che riguardano:

  • i soggetti beneficiari della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (commi 2-ter, 2-sexies dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013); 

  • gli interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni degli edifici (articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013).

Tali disposizioni consentono di optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Possono effettuare la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari solo i contribuenti che ricadono nella c.d. “no tax area” e solo relativamente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
A partire dal 1° gennaio 2020, infine, è possibile ai sensi del comma 3.1 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione o della cessione di un credito corrispondente alla detrazione medesima, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore.
Per completezza si ricorda che tale ultima opzione - che, a partire dal 1° gennaio 2020, riguarda esclusivamente specifici interventi finalizzati al risparmio energetico realizzati sulle parti comuni degli edifici (interventi di ristrutturazione importante di I livello, con importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro) – per il periodo 30 giugno-31 dicembre 2019, poteva essere esercitata con riferimento alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico degli edifici.

Le modalità attuative delle disposizioni sopra richiamate sono state disciplinate con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

  • prot. n. 660057 del 31 luglio 2019 e prot. n. 100372 del 18 aprile 2019 (per gli interventi sulle singole unità immobiliari);

  • prot. n. 108572 dell’8 giugno 2017 e prot. n. 165110 del 28 agosto 2017 (per gli interventi sulle parti comuni degli edifici).

 
6.3   La responsabilità dei fornitori e dei soggetti cessionari

 
I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito d’imposta ricevuto.
Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti beneficiari (ad esempio, i proprietari dell’edificio) che esercitano l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
La normativa prevede che l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, proceda, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
 
7.      Le iniziative dell’Agenzia delle Entrate per la diffusione ai contribuenti delle modalità di accesso al Superbonus
 
In considerazione delle potenziali ricadute positive per l’economia del nostro Paese derivanti dalla fruizione del Superbonus, al fine di agevolare quanto più possibile l’applicazione delle nuove disposizioni, le strutture dell’Agenzia delle Entrate sono impegnate nella:

  • pubblicazione di una guida a carattere divulgativo contenente una prima illustrazione informativa delle principali novità in materia di detrazioni introdotte dal Decreto Rilancio;
  • predisposizione di una sezione dedicata sul sito internet dell’Agenzia nella quale saranno raccolti le norme di riferimento ed i documenti di prassi progressivamente emanati per metterli a disposizione dei contribuenti;
  • emanazione di una circolare interpretativa degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.


Il visto speciale per chi cede o sconta va fatto non più tardi dell’invio della comunicazione, quello per chi detrae non deve proprio farlo