Avanzamento al 30%, si può contare solo il 110
Il Decreto Aiuti interviene modificando il co. 8-bis dell’art. 119 D.L. n. 34/2020, in particolare:
1. posticipando dal 30 giugno al 30 settembre la data entro cui effettuare – nelle unità “unifamiliari” - lavori «per almeno il 30% dell’intervento complessivo»;
2. chiarendo che nel computo dell’intervento complessivo «possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo» (ossia quelli meritevoli del Superbonus).
Funzione della disposizione è quella di rendere più agevole il raggiungimento del target al 30%, precisando che nella base di calcolo «possono» essere comprese anche le opere non agevolate dal 110 per cento. Tuttavia, secondo l’attuale interpretazione (perché di soluzione interpretativa si tratta) fornita dall’Agenzia delle Entrate, queste opere “devono” essere conteggiate. In pratica, viene lasciata al committente la libertà di scegliere come arrivare allo stato avanzamento lavori richiesto.
Cosa succede nelle ipotesi in cui non dovesse essere raggiunto il 30% entro il 30 settembre 2022? Il mancato raggiungimento della percentuale prescritta dei lavori, sebbene precluda la detrazione nella misura del 110%, lascia inalterata la possibilità di beneficiare delle detrazioni ordinarie connesse alle diverse tipologie di lavoro (ad esempio, l’ecobonus del 50-65%).