La normativa italiana, in particolare il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia), stabilisce che gli interventi edilizi realizzati senza il titolo abilitativo necessario o in contrasto con lo stesso, o che sono stati realizzati su titoli successivamente annullati, non beneficiano delle agevolazioni fiscali.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate distingue due situazioni in cui le opere difformi possono essere considerate sanabili, senza provocare la decadenza dai benefici fiscali:
• opere difformi, ma conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi: in questo caso, le opere possono essere sanate se si avvia una procedura di sanatoria, da esibire in caso di controlli, insieme alla documentazione attestante i relativi pagamenti;
• opere difformi dal titolo abilitativo e in contrasto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi: le opere in questa situazione non sono sanabili e comportano la decadenza dai benefici fiscali.
È essenziale che i beneficiari dei bonus fiscali mantengano la documentazione completa, come le abilitazioni amministrative necessarie, oppure, nel caso di edilizia libera, un’autocertificazione che attesti la data di inizio lavori e la conformità agli interventi agevolabili.