In ambito Ecobonus al 50 e 65%, non spetta la detrazione qualora il bonifico non sia parlante. Questo parere è stato decretato attraverso la Commissione tributaria regionale Lombardia 1281/26/2020.
Per bonifico parlante, si intende quel bonifico nel quale è segnata la causale. La mancanza di quest’ultima, non permette di effettuare la ritenuta e, pertanto, viene bloccata la detrazione Ecobonus. L’unica via d’uscita, al fine di beneficare di questo bonus, è quella di contattare la ditta che ha emesso il bonifico, chiedere il rimborso di quanto è già stato pagato ed infine emettere un nuovo bonifico.
Seguendo la risoluzione 55/E/2012, bisogna aggiungere che, qualora non fosse in alcun modo possibile ripetere il bonifico, al contribuente spetta lo stesso la detrazione ma solo se è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’impresa. Quest’ultima dovrà attestare che, i corrispettivi accreditati a favore del beneficiario, siano stati contabilizzati in modo corretto, ai fini della determinazione del reddito.