Con il Dl 212/2023 si restringono i benefici per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
In base al nuovo comma 1-bis dell’articolo 2 del Dl 11/2023, come modificato dall’articolo 3, comma 2, del Dl 212/2023, il divieto di esercitare le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura non si applica alle spese per gli interventi agevolabili in base alla nuova formulazione dell’articolo 119-ter del Dl 34/2020, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici, laddove sostenute dal 1° gennaio 2024 da parte di condomìni, sulle parti comuni dei soli edifici a prevalente destinazione abitativa.
La formulazione della norma è limitata alla sola fattispecie condominiale, senza contenere alcun riferimento all’equiparabilità al condominio dell’edificio facente capo a un unico proprietario, comprendente fino a quattro unità abitative, come previsto in ambito Superbonus.
In ambito Superbonus questa equiparazione è sancita espressamente da parte dell’articolo 119, comma 9, lettera a, del Dl 34/2020.
La circostanza che tale accostamento non sia stato previsto nell’articolo 119-ter porta a escludere che le due fattispecie siano trattabili allo stesso modo, ai fini della residua cedibilità del credito.