Per fruire della detrazione del 110%, le detrazioni spettano a ogni singolo proprietario/condomino in base alla quota millesimale di proprietà o ai diversi criteri applicabili, previsti dagli articoli 1123 e seguenti del Codice civile, anche nel caso in cui non ci sia un amministratore.
Nel caso dei condomìni minimi, composti da un numero non superiore a otto proprietari, che non hanno l’obbligo di nomina di un amministratore e non posseggono codice fiscale, salvo diverse indicazioni, occorrerà infatti far riferimento alla circolare 3/E/2016 delle Entrate che prevede che:
· il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario/postale (con ritenuta d’acconto operata da parte di banche o Posta);
· in assenza del codice fiscale del condominio, il codice fiscale riportato all'interno dei modelli di dichiarazione delle spese sostenute dovrà essere quello del condomino che ha effettuato il bonifico.