Bonus barriere architettoniche 75%: cosa cambia alla luce del nuovo Decreto Legge del 29 dicembre 2023, n. 212

Il 29 dicembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 212/2023 il quale ha introdotto delle modifiche al bonus barriere architettoniche con aliquota di detrazione al 75% e per le opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.
 
L’art. 3, 1°comma, prevede che le detrazioni spetteranno esclusivamente per gli interventi di realizzazione delle scale, di rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
 
Vengono esclusi gli interventi riguardanti gli infissi e i rifacimenti dei bagni.
 
Un ulteriore aspetto che viene chiarito è che occorre utilizzare pagamenti con bonifici parlanti.
 
Inoltre, viene richiesta un’asseverazione del rispetto dei requisiti di cui al D.M 236/1989 da parte dei tecnici abilitati.
 
In precedenza, era sufficiente una dichiarazione attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui al predetto decreto. 
 
Infine, tra gli interventi che non si possono più portare in detrazione figurano quelli di automazione degli impianti.
 
Al comma 2 dell’art. 3 viene previsto un blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura. Nello specifico è ancora possibile usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito per le spese sostenute per l’abbattimento delle barriere architettoniche fino al 31/12/2023.
 
Per le spese sostenute successivamente alla predetta data, è ancora possibile utilizzare la cessione del credito e lo sconto in fattura solo per i seguenti soggetti:
 
  1. Condomini, in relazione ad interventi su parti comuni solo se a prevalente destinazione abitativa;
  2. Persone fisiche per interventi eseguiti su edifici unifamiliari oppure appartamenti situati all’interno di Condomini esclusivamente alle seguenti condizioni:
       a) Il contribuente deve essere proprietario o titolare di un diritto reale di godimento;
       b) L’unità immobiliare deve adibita ad abitazione principale;
       c) Il contribuente deve avere un reddito di riferimento non superiore a 15.000,00 euro (determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119 de Decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34). Il predetto vincolo di reddito non è necessario solo se nel nucleo familiare             del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi della Legge 104/1992.
 
Ai commi 3 e 4 del Decreto Legge n. 212/2023 viene specificato che le predette modifiche non si applicano se in data antecedente all’entrata in vigore del citato decreto (30 dicembre 2023):
 
  1. sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  2. per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione del titolo abilitativo, siano iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura di beni o di servizi oggetto di lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.