Come noto, ai fini del riconoscimento del superbonus, ma anche dei bonus minori, l’impresa affidataria di lavori per un importo superiore a 516mila euro ha l’obbligo di iscrizione Soa. Il nuovo obbligo è entrato in vigore dal 1° luglio 2023, anche se già dal 1° gennaio 2023 le imprese dovevano dimostrare di aver avviato le procedure per la richiesta di qualificazione a una Società organismo di attestazione (in sigla Soa, per l’appunto), che avrebbe poi proceduto all’emissione del certificato.
La circolare 10/E/2023 ha distinto tra due tipologie di general contractor:
Il general contractor “puro” che si limiti solamente a coordinare l’attività realizzativa affidata interamente a soggetti terzi, tramite appalto o subappalto, non deve essere qualificato Soa, mentre l’attestazione Soa, per importi di lavori che siano superiori a 516mila euro, dovrà essere dimostrata dalle imprese subappaltatrici.
Di conseguenza, se l’importo delle lavorazioni subappaltate non supera tale soglia, le imprese esecutrici non dovranno essere qualificate.
Se l’appalto principale supera tale importo, è l’impresa appaltatrice che deve essere in possesso della qualifica Soa.
Se, invece, si tratta di un general contractor “impresa” (cioè, che esegue parte dei lavori) è lo stesso contraente generale ad avere l’obbligo Soa se i lavori complessivi sono di importo superiore a 516mila euro, mentre le imprese subappaltatrici hanno a loro volta l’obbligo Soa solo se l’importo del singolo subappalto supera i 516mila euro.