Bonus edilizi: conseguenze della mancata allegazione della fattura nell’asseverazione all’ENEA

La mancata allegazione della fattura nell’asseverazione all’ENEA è errore sostanziale.
 
Come noto, nei limiti di 90 giorni dalla fine lavori, anche ai fini del 110% è sempre possibile la correzione degli errori sostanziali.
 
In particolare, il tecnico può annullare il protocollo rilasciato nella comunicazione Enea, apportare le modifiche del caso ed eseguire una nuova trasmissione.
 
È sempre possibile, quindi, annullare l’asseverazione, purché non sia stata già creata un’asseverazione per il SAL successivo, con il tasto del portale Enea dedicato “Annulla protocollo”, cancellando così il codice già generato.
 
Viceversa, se la correzione avviene dopo i 90 giorni dall’ultimazione dei lavori, anche per la pratica Enea si deve procedere con la correzione preceduta dalla remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/12) sempre che la
violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza