L’accettazione del credito da parte del secondo cessionario è irreversibile e il soggetto potrà solo o utilizzarlo in compensazione o ricederlo a banche e intermediari finanziari.
Sulla base delle regole attualmente vigenti sono permesse cinque cessioni complessive: in particolare, il credito d’imposta generato da interventi edilizi, anche quando spettante all’impresa esecutrice in virtù dello sconto praticato in fattura, è cedibile: una prima volta a soggetti terzi, inclusi privati, imprese, banche e gli altri intermediari finanziari; tre ulteriori volte solo a banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni; una ulteriore volta (dopo l’acquisizione del credito) solo da parte delle banche o delle società appartenenti a un gruppo bancario a favore dei propri correntisti “professionali”, senza facoltà per questi ultimi di ulteriore cessione (articolo 14, comma1, Dl 50/2022).