Bonus edilizi: per lo sconto è necessaria l’indicazione in fattura.
L’agenzia delle Entrate, con risposta n. 385/2022 ha stabilito che non si ha diritto allo sconto se la fattura emessa a seguito degli interventi eseguiti al fine di ottenere il beneficio non contiene l’espressa indicazione; non è possibile sanare la mancanza modificandone il contenuto.
Nel caso portato all’attenzione dell’Agenzia, l’istante esponeva di aver erroneamente emesso una fattura in data 27 dicembre 2021 relativa al bonus facciate senza indicare lo sconto in fattura del 90%. In un secondo momento, precisamente il 31 dicembre 2021, il cliente aveva pagato i lavori con bonifico “parlante” nella misura del 10% dell'importo pattuito, così come previsto dalla normativa sull'agevolazione in caso di sconto in fattura. L'istante sottolineava che, a causa dell'errore riscontrato, non era stata ancora comunicata all'agenzia delle Entrate l'intenzione di beneficiare dello sconto in fattura, domandando come potesse modificarla per integrarla con l'espressa indicazione dello sconto in questione.
Le Entrate, nel rispondere alla richiesta, hanno escluso la sussistenza delle condizioni ex art. 26, DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per emettere una nota di variazione in diminuzione e, di conseguenza, una nuova fattura, e ciò in quanto la mancata indicazione dello sconto oggetto dell'interpello non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa che riporta l'imponibile, pari al corrispettivo pattuito, e l'Iva ad esso relativo, calcolata sull'intero corrispettivo pattuito al lordo dello sconto. Pertanto, dal momento che la fattura emessa non contiene l'ammontare dello sconto pattuito, l'opzione per il bonus facciate sotto forma di sconto non può essere sottoposta a modifiche.
Veniva da ultimo specificato che, esclusa la possibilità per il contribuente di beneficiare dello sconto in fattura, il 10% versato nel 2021 potrà essere detratto direttamente dal committente in misura pari al 90% nella sua dichiarazione dei redditi. Detta detrazione non potrà essere ceduta non avendo il committente, beneficiario della detrazione, effettuato la comunicazione all’agenzia delle Entrate entro il 29 aprile 2022. Il restante 90% del corrispettivo documentato con la citata fattura, se pagato entro il 2022, potrà essere portato in detrazione direttamente dal committente - nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022 - dall’imposta lorda nella misura del 60% (art. 1, co. 219, L. 27.12.2019, n. 160), ovvero ceduto ad altri soggetti, compresi gli intermediari finanziari, nella misura corrispondente alla detrazione spettante, previa opzione per la cessione del credito.