CCNL da rispettare, si estende il raggio d’azione

CCNL da rispettare, si estende il raggio d’azione

Con Legge del 20.05.2022, n. 51 (in G.U. del 20.05.2022, n. 117) è stato convertito il D.L. n. 21/2022 (c.d. Taglia Prezzi). Tra le novità più importanti, si segnalano delle modifiche al testo originario, aventi ad oggetto proprio il settore dei bonus edilizi.

Di seguito si riportano le novità introdotte: «Art. 23-bis. (Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234) 1. All'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: “di importo superiore a 70.000 euro”;
b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: “La previsione di cui al periodo precedente si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, è riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dall'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Per il tramite di questa modifica è stato allargato - di molto - il perimetro dei lavori inclusi nel nuovo adempimento che, a partire dal 27 maggio, lega i bonus edilizi all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Ad essere coinvolte saranno soltanto le lavorazioni edili in senso stretto (elencate dall’allegato X del Testo unico sicurezza) e a vigilare sull’inserimento corretto di questi riferimenti saranno anche i soggetti che appongono il visto di conformità.

Ancora, la novità normativa ha cancellato il riferimento ai soli lavori edili. Dai lavori preparatori degli emendamenti introdotti viene spiegato che «la previsione» di indicare i riferimenti ai CCNL dell’edilizia in fatture e contratti «si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70mila euro». Pertanto, il limite al di sopra del quale scatta l’obbligo non è più riferito solo ai lavori edili, ma a tutto l’intervento.