Cessione dei bonus casa senza remissione in bonis

Il Decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri in data 26 marzo u.s., in corso di pubblicazione, ha bloccato la cosiddetta “remissione in bonis” per l’esercizio delle opzioni.

Si tratta dell’istituto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del Dl 16/2012, che consente di esercitare tardivamente le opzioni, sempreché ne ricorrano i presupposti e non siano iniziati i controlli fiscali, entro la scadenza della prima

dichiarazione fiscale utile, versando contestualmente la sanzione minima di 250,00 euro.

Tutti coloro che nel 2023 hanno optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sui Superbonus dovranno perciò assicurarsi che la comunicazione venga inviata entro il prossimo 4 aprile, pena la inefficacia dell’opzione. 

Di fatto, chi manca la scadenza sarà “costretto” a usare direttamente la detrazione.

Per le rate di detrazione delle spese 2023 fruibili negli anni successivi sarà sempre possibile l’opzione per la cessione del credito relativo alle rate residue e, in tal caso, la comunicazione andrà presentata – tassativamente, senza possibilità di remissione in bonis – entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di competenza della prima rata che viene ceduta.