Cessione dei bonus edilizi dalle banche ai clienti. Possibile anche per le comunicazioni anteriori al 1° maggio 2022.
Il Legislatore è intervenuto in materia di cessione dei crediti con una pluralità di previsione normative. In ordine cronologico si segnalano dapprima il Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022) che ha bloccato le cessioni successive alla prima ed il D.L. n. 13/2022 che, all’opposto, ha riaperto alla doppia cessione, sebbene solo a beneficio di soggetti vigilati. Questo mutuato contesto normativo è stato ulteriormente interessato dal c.d. Decreto Bollette (D.L. n. 34/2022) che ha introdotto la possibilità di una quarta cessione, limitandone tuttavia la fruibilità alle sole banche che avessero esaurito le tre cessioni precedenti, solo nei confronti dei propri correntisti e, comunque, solo per le comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate successive al 1° maggio 2022 (art. 29-bis, D.L. n. 34/2022).
Questo – già di per sé complesso – panorama normativo è stato da ultimo modificato dal Decreto Aiuti (D.L. n. 21/2022), che si fregia - per l’appunto - del fatto di voler semplificare il meccanismo previgente. A tal riguardo, il Decreto in oggetto estende il meccanismo delle cessioni dalle sole banche, anche alle società appartenenti ad un gruppo bancario e prescinde dal previo esaurimento delle tre cessioni precedenti, potendo questa avvenire anche in assenza di passaggi intermedi. Ancora, la cessione viene ammessa ma solo nei confronti dei clienti professionali privati che abbiano sottoscritta con quest’ultima (o la capogruppo) un contratto di conto corrente.
Tutto quanto sopra, la novità che più di ogni altra merita di essere attenzionata è la cancellazione di qualunque riferimento alla disciplina della quarta cessione e quindi – indirettamente – alla clausola che ne confina l’applicazione alle prime cessioni comunicate dal 1° maggio 2022. Questa novità si traduce di fatto nella possibilità per le banche di cedere crediti generati da bonus edilizi già “immagazzinati”.