La remissione in bonis relativa ai bonus edilizi scade il prossimo 30 novembre.
Vi sono tre tipi di remissioni:
Remissione ordinaria: richiede che il contribuente abbia tenuto un “comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione” vale a dire disporre di un accordo di cessione o di una fattura con lo sconto precedenti al termine originario di scadenza per l’invio (31 marzo 2023).
Anche se la circolare 33/E/2022 richiede l’invio “entro i termini della dichiarazione”, la circolare 27/E2023 al paragrafo 6.2 ripete più volte che il termine è il 30 novembre. Entro lo stesso termine vanno versati euro 250,00 per ciascuna comunicazione omessa/errata).
Quando il contratto è tardivo: questa ipotesi riguarda chi, entro lo scorso 31 marzo, non è riuscito a contrattualizzare con l’istituto di credito una cessione delle spese sostenute nel 2022 (o delle rate residue delle spese precedenti) ma lo ha fatto in seguito.
La disposizione è efficace solo quest’anno e prevede – solo quando l’acquirente è un soggetto vigilato - la possibilità di procedere alla remissione, anche senza un contratto di cessione nel termine originario. Ciò spiega perché, per le spese da superbonus sostenute nel 2022, la detrazione può essere ripartita su opzione del beneficiario in dieci quote annuali (a partire dal 2023) ma solo se la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non è stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
Remissione antisismica: serve a rimettere in pista chi ha omesso o presentato in ritardo l’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico (cosiddetto allegato B) ai fini del sismabonus (anche in versione “acquisti” e “super”). Se l’asseverazione è stata presentata, basta pagare i 250,00 euro.