Cessione dei crediti, operativi bollino e divieto di frazionare.

Cessione dei crediti, operativi bollino e divieto di frazionare.

Come cambia la disciplina relativa allo sconto in fattura ed alla cessione del credito? Con l'art. 1, co. 2, lett. a), n. 3), del D.L. 25.02.2022, n. 13, abrogato dall'art. 1, co. 2, L. 28.03.2022, n. 25, lettera sostituita dall'art. 28, co. 1-bis, lett. a), n. 3), del D.L. 27.01.2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.03.2022, n. 25, è stato introdotto il co. 1-quater all’art. 121, D.L. n. 34/2020 che, nella sua recente formulazione stabilisce che “i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022”.

In altre parole, la normativa interviene prevedendo che al credito al credito venga attribuito un codice identificativo univoco (c.d. “bollino blu”) al momento della comunicazione dell’opzione. Questo codice dovrà, poi, essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, rendendo così il credito più facilmente tracciabile.

A partire dal 1° maggio 2022 questi crediti non potranno formare oggetto di cessioni parziali dopo la prima comunicazione all’Agenzia; scatta un divieto di frazionare il credito, una volta effettuato il primo passaggio. La novità non interessa i committenti posto che essi avranno la possibilità di comunicare le opzioni per l’intero lavoro o per singoli SAL, come fatto sino a questo momento. A mutare saranno le modalità di circolazione del credito successive alla sua formazione.

Dubbi che permangono in ordine alla novità normativa portano a domandarsi se anche le singole annualità ricadono, o meno, in questo divieto di frazionamento. A tal riguardo, dapprima il Ministro dell’Economia ed a seguire il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, hanno chiarito la possibilità di “affiancare” al codice univoco associato ad un credito fiscale ulteriori codici – questi ultimi – agganciati alle singole annualità. Ad ogni modo, rimane fermo il divieto di frazionare i crediti per importi più piccoli delle singole annualità. La soluzione condivisa depone nel senso di accogliere una versione “depotenziata” del divieto di cessione frazionata: l’annualità singola può essere oggetto di singola cessione, non potendo tuttavia questa costituire oggetto di ulteriore frazionamento.