L’articolo 28, comma 5 bis del decreto rilancio prevede la possibilità per gli inquilini di cedere il credito di imposta ai proprietari a fronte di uno sconto sul pagamento dei canoni.
In questo modo viene superato il principale ostacolo dato dal fatto di avere la possibilità di cedere il credito al proprietario ma solo dopo aver pagato il canone.
Occorreva quindi un doppio movimento finanziario: prima l’inquilino pagava tutto il canone, poi cedeva il credito e incassava contestualmente un importo corrispondente.
La circolare 14/E/2020 era venuta incontro alle esigenze dei contribuenti prevedendo la possibilità di cedere il credito d’ imposta al locatore a titolo di pagamento del canone. In tale ipotesi, il pagamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente alla cessione. Era però necessario il pagamento della differenza tra il canone dovuto e il credito di imposta ceduto.
La circolare dell’agenzia è stata modificata estesa dalla Commissione Bilancio. L’articolo 28, comma 5-bis, e il nuovo comma 1 dell’articolo 122 prevedono che l’affittuario possa cedere il credito di imposta al locatore, previa sua accettazione, a fronte di un corrispondente sconto sul pagamento di una identica parte di canone. In caso di cessione al locatore, dunque, il credito matura al momento della cessione e senza necessità di aver preventivamente o contestualmente pagato il canone, ma a fronte di uno sconto sullo stesso.
La modifica, apportata in sede di conversione, dovrebbe assumere efficacia solo dal giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale. Fino ad allora, si dovranno rispettare le istruzioni della circolare 14/E.