L’Agenzia delle Entrate, con la risposta del 28 settembre 2023 n. 440/2023, ha affrontato la tematica relativa all’ipotesi in cui il cessionario, dopo che il cedente ha riscontrato nella comunicazione inviata alle Entrate errori sostanziali negli importi ceduti, si rifiuta di sottoscrivere la “Richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti “.
L’agenzia delle Entrate ha precisato che il recupero della detrazione indebitamente fruita (anche tramite cessione del credito o di sconto in fattura), maggiorata di interessi e sanzioni, viene effettuato «sempre in capo al soggetto beneficiario, titolare dell’agevolazione fiscale», mentre il cessionario risponde di tale violazione “solo nell’ipotesi di concorso con dolo o colpa grave”.
Se il cessionario non ha ancora iniziato la compensazione, il cedente, che ha erroneamente immesso in circolazione il credito, deve comunicare sia al cessionario che all’amministrazione finanziaria la non sussistenza, in tutto o in parte, del credito ceduto. In particolare, deve inviare la pec alle Entrate con la “Richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti”, sottoscritta sia dal cedente che dal cessionario. Inoltre, deve eventualmente inviare una nuova comunicazione corretta alle Entrate.
Se il cessionario, come nel caso affrontato nell’interpello sopra richiamato, si rifiuta di sottoscrivere la “Richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti” e in assenza del concorso del cessionario nella violazione, spetta esclusivamente al cedente “riversare”, mediante F254 (codice tributo 6921) il credito in tutto o in parte indebitamente utilizzato in compensazione dal cessionario, oltre agli interessi a decorrere dalla data dell’avvenuta compensazione e alla sanzione del 30%, ravvedibili.
In questo caso, è consentito disapplicare gli interessi e le sanzioni nella sola ipotesi in cui sia possibile dare prova che il credito ceduto non sia ancora stato compensato alla data del riversamento. Il cedente, quindi, deve recuperare e conservare la prova della non avvenuta compensazione del suddetto credito da parte del cessionario alla data del riversamento. (si ritiene, ad esempio, tramite un’autodichiarazione del cessionario e evidenza di questa informazione nel cassetto fiscale del cessionario).