L’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 5/2020 ha fornito una serie di chiarimenti in merito al sismabonus.
La prima delucidazione riguarda l’oggetto della detrazione, vale a dire gli immobili derivanti da totale demolizione e ricostruzione indipendentemente dal fatto che il provvedimento autorizzativo qualifichi l'intervento come costruzione ex novo o come ristrutturazione di un fabbricato esistente.
In qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche, il Comune o altro ente territoriale deve procedere alla qualificazione di un’opera edilizia.
Il Fisco ha inoltre chiarito che gli acquirenti possono usufruire del sismabonus anche nel caso in cui la demolizione e la ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, salvo diverse disposizioni normative urbanistiche in vigore
Per poter usufruire delle agevolazioni, la vendita dell’immobile e il trasferimento della proprietà deve avvenire entro il termine di diciotto mesi dalla conclusione dei lavori.
È, quindi, possibile beneficiare della detrazione riferita anche a eventuali importi versati in acconto, purché il preliminare di vendita dell'immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione e i lavori riguardanti l'intero fabbricato siano stati ultimati. Di conseguenza, la detrazione potrà essere fruita dall'acquirente solo dall'anno di imposta in cui i lavori si siano conclusi.
Il Fisco infine propone un nuovo chiarimento in merito alla cessione del credito.
Quest’ultima è si possibile tra soggetti privati, purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, elemento che però non si riscontra nel mero rapporto di parentela tra chi ha sostenuto la spesa e il cessionario.