Non è necessaria la riduzione del rischio sismico di almeno una o due classi per poter beneficiare della detrazione Sismabonus al 110%, come invece previsto per il Sismabonus ordinario all’80% o all’85%. Lo confermano le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, che confermano il requisito della riduzione del rischio sismico senza però menzionare la riduzione di classe. Inoltre, la Circolare 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, ammette al 110% tutti gli interventi antisismici “inclusi", e dunque non solo, “quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico”.