Secondo l’articolo 119, comma 4, del Dl 34/2020, il supersismabonus è applicabile solo nelle zone sismiche 1, 2 o 3, escludendo quindi tutti gli edifici ubicati in zona 4 “di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.” La necessità di chiarimenti nasceva già con il Sismabonus ordinario, dato che nel 2006 sono stati riclassificati moltissimi comuni italiani, non rientrando però nell’ordinanza n. 3274 del 2003 che disciplina il Sismabonus.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, con la FAQ 25 della guida di luglio 2020, rimanda ad una mappa del Dipartimento della Protezione Civile suddivisa secondo il livello di pericolosità, con ulteriori frazionamenti delle zone sismiche, sollevando altre perplessità.
Con la risposta n. 25 dell’8 gennaio 2021, l’Agenzia tenta di affrontare questi dubbi affermando che gli acquirenti di immobili, demoliti e ricostruiti, ubicati in zone sismiche istituite da enti territoriali che possiedono le medesime caratteristiche delle zone 1, 2 e 3 di cui al sopracitato Opcm, possono beneficiare della detrazione sismabonus.