Secondo il Decreto Semplificazioni, recentemente convertito in legge, la decadenza del beneficio fiscale prevista dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei casi di:
a. mancata presentazione della CILA;
b. interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c. assenza dell'attestazione dei dati sul titolo abilitativo dell’immobile;
d. non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
È altrettanto vero, però, che facendo riferimento ai poteri del Comuni di verificare eventuali abusi in seguito alla presentazione della CILA, “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.”
Si segnala inoltre un’ulteriore modifica dell’art. 119 del Decreto Rilancio, la quale evidenzia che “le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione” (comma 5 bis, articolo 119 del Dl 34/2020).