Circolare 24/E: edificio unifamiliare e condominio

Con la circolare 24/E/2020 l’Agenzia delle entrate ha chiarito alcuni importanti punti a proposito del Superbonus al 110%.

Viene riconfermata la definizione di “Edificio unifamiliare”, già fornita dal Mise: “Un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare”. 
Secondo la circolare, un’unità immobiliare è indipendente quando si può individuare almeno un accesso indipendente chiuso da un cancello ovvero un portone che consenta l’accesso da strada, cortile o giardino privato, indipendentemente dall’esistenza o meno di un ulteriore ingresso comune ad altri soggetti, ed eventuali altre parti comuni.
Rientra dunque nella definizione di unità immobiliare autonoma anche l’immobile posto all’interno di un edificio plurifamiliare ma dotato di un accesso autonomo.

Per quanto riguarda la nozione di “Condominio”, la circolare 24/E si attiene alle definizioni del Codice civile, precisando quindi che si ha un condominio anche senza una costituzione ufficiale e senza la presenza di un amministratore, se non dove necessario dal numero di condòmini.
In tutti i casi in cui si è in presenza di un edificio riconducibile ad un condominio è possibile usufruire del Superbonus sulle parti in comune.
Un’ importante eccezione riguarda gli interventi effettuati su parti comuni a più unità immobiliari all’interno dello stesso edificio di proprietà esclusiva di un unico soggetto: in questo caso l’Agenzia delle entrate nega la possibilità di usufruire del Superbonus sulle parti comuni dell’edificio, poiché essendo unico il proprietario non rientra nella nozione di condominio. 
La questione si pone in contrasto con le precedenti risposte fornite dalle Entrate, che permettevano di beneficiare delle detrazioni sugli interventi su parti comuni non condominiali, finalizzati sia al sisma che all’ecobonus.