In condominio, a tutela dei condòmini solventi, è possibile concludere contratti d’appalto, per interventi beneficianti detrazioni fiscali, contenenti clausole di esclusione della solidarietà.
Così facendo l’obbligazione non è più in solido tra i condòmini, nessuno di loro può essere costretto all'adempimento per la totalità, né l’appaltatore ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione ad un solo condòmino, ma sarà costretto ad agire direttamente nei confronti dei condòmini morosi, indicati dall'amministratore, per la quota non corrisposta.
L’appaltatore, nel sottoscrivere la clausola di esclusione del vincolo di solidarietà, acconsente dunque alla parziarietà del debito condominiale.
Se le conseguenze positive per i condòmini solventi sono ben evidenti, vi è anche una conseguenza negativa nelle clausole di esclusione della solidarietà: i condòmini solventi, di fatto, vanno a perdere le detrazioni Irpef relative agli importi non corrisposti dal condominio all'appaltatore, per i lavori soggetti alle agevolazioni fiscali.
La perdita delle detrazioni è dovuta al fatto che per ottenerle, in caso di spese condominiali, vige il principio di cassa, il quale include nel calcolo del reddito solo i costi e i ricavi per cui ci sia stata manifestazione finanziaria: in caso di mancato pagamento delle fatture emesse dall'appaltatore, l'importo non corrisposto non potrà essere detratto fiscalmente dai condòmini solventi, nonostante abbiano pagato tutte le quote condominiali che a loro spettavano, in quanto la detrazione viene calcolata sulle cifre effettivamente bonificate dal conto corrente del condominio a quello dell'appaltatore e non sui pagamenti effettuati dal singolo condòmino al condominio