Comunicazione Enea estesa ai bonus casa e mobili.
Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, all’art. 24, rubricato “Potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell'ENEA” interviene sostituendo la precedente formulazione dell’art. 16, co. 2-bis, D.L. n. 63/2013. La nuova disposizione stabilisce che “al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali”.
Tra le novità più importanti apportate dalla disposizione si segnala l’eliminazione del riferimento alla “valutazione del risparmio energetico conseguito” contenuto nella previgente formulazione dell’art. 16, co. 2-bis, D.L. n. 63/2013; infatti, la disposizione da ultima riformata, confermando l’applicazione analogica delle informazioni da presentare all’ENEA per gli interventi ai quali consegua un risparmio energetico, estende tale richiesta documentale anche a tutte quelle tipologie di intervento (indicate dall’art. 16 D.L. n. 63/2013) non produttive di un risparmio energetico.
Alla luce delle considerazioni di cui al paragrafo precedente, deve ritenersi necessaria la comunicazione ENEA per gli interventi conclusi successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto operazioni in materia di: Sismabonus, abbattimento di barriere architettoniche, Bonus Casa di cui all’art. 16-bis TUIR non impattanti da un punto di vista energetico e Bonus Mobili.
Da ultimo, si segnala che, pur non avendo il Decreto Legge de quo dettato una disciplina di diritto intertemporale, l’operatività dello stesso deve essere fatta coincidere con la data di entrata in vigore, e quindi dal 01.05.2022, con valenza per 60 giorni, salva conversione in Legge.