Comunicazioni Superbonus: disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente

Il Dpcm 17 settembre del 2024 ha reso operativo il nuovo adempimento previsto dall’art. 3 del D.L. n. 39/2024 avente ad oggetto la comunicazione antifrode in materia di Superbonus.

Il Decreto è stato pubblicato sul sito di Palazzo Chigi il 26 settembre 2024 ed è entrato immediatamente in vigore.

Per quel che concerne gli interventi Super ecobonus, i tecnici abilitati che sottoscrivono e trasmettono all’ENEA le asseverazioni sono tenuti ad inviare all’ENEA anche le seguenti informazioni: a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi; b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39/2024; c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente all’entrata in vigore del predetto decreto negli anni 2024 e 2025; d) le percentuali di detrazione spettanti in relazione alle spese sostenute di cui alle lettere b) e c).

L’adempimento riguarderà unicamente le asseverazioni per stato avanzamento lavori e per fine lavori trasmesse a partire dal 26 settembre. L’adempimento non opera per le asseverazioni per stato avanzamento lavori e per fine lavori trasmesse anteriormente alla predetta data.

Per quel che concerne il Supersismabonus, la comunicazione al Portale Nazionale delle classificazioni sismiche dovrà essere effettuata dai professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori. Possono accedere al portale ingegneri, architetti, periti industriali e geometri.

Se, però, per il super ecobonus la comunicazione andrà inserita solo nelle nuove asseverazioni, per il super sismabonus non viene operata questa distinzione. Quindi, come previsto dal Dpcm, entro la fine di ottobre dovranno essere comunicate tutte le informazioni relative a tutti i Sal approvati entro il 1° ottobre che ricadano nell’obbligo. Per i Sal successivi ci saranno 30 giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del Sal.

In una delle Faq pubblicate sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche è stato precisato che non è necessaria la comunicazione antifrode per il sismabonus ordinario ma solo per la versione “super” dello sconto.

Il mancato invio di questa comunicazione comporta una multa da 10.000,00 euro, che scatta per chi non invia i dati ma ha presentato la Cilas entro il 29 marzo scorso. Chi, invece, ha presentato la Cilas dal 30 marzo in poi (data di entrata in vigore del provvedimento che istituisce la comunicazione) la mancata comunicazione dei dati nei termini previsti dalla legge può portare alla perdita completa delle agevolazioni fiscali.