Conseguenze dell’omesso invio all’Enea al termine dei lavori agevolati

Con l’ordinanza 15178/2024 la Cassazione ha riconosciuto l’essenzialità dell’invio all’Enea ai fini della legittimità della detrazione.

Tale pronuncia si pone in contrato con la precedente sentenza n. 7657/24 con la quale la Cassazione aveva considerato l’omessa comunicazione come un vizio non sostanziale: non quindi tale da determinare la decadenza dall’agevolazione, poiché una simile conseguenza non è espressamente prevista dalle norme che regolano la materia.

L’ordinanza 15178/2024, depositata il 30 maggio 2024, torna invece a considerare l’essenzialità dell’adempimento come il risultato di «un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, la tutela dell’ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato».

Ci si augura un prossimo intervento chiarificatore da parte delle Sezioni Unite.