Al fine di affrontare il dibattuto argomento della ripartizione delle spese energetiche nella sfera condominiale, il D.lgs. 102/2014 rendeva obbligatoria la contabilizzazione delle spese energetiche per ogni singola unità immobiliare e la termoregolazione nei vari ambienti. Le uniche eccezioni sono rappresentate dai casi di impossibilità tecnica (dimostrata) o di svantaggio economico, considerando i costi di installazione.
I condomini che si sono avvalsi di queste “vie di fuga”, ma che ora vogliono usufruire del Superbonus, dovranno riconsiderare la questione attentamente.
Infatti, in caso di ristrutturazione importante di I livello – che in termini di Superbonus indicano il cappotto, la riqualificazione della centrale termica, l’intervento sul sistema di distribuzione e sostituzione dei terminali nelle unità immobiliari – è richiesta la dotazione di sistemi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone termiche, assistiti da compensazione climatica, secondo il Decreto Requisiti Minimi del 26 giugno 2015. Analogamente, in caso di ristrutturazione importante di II livello – o di interventi sull’involucro – è richiesta l’installazione di un sistema di termoregolazione per singolo ambiente o unità immobiliare, assistiti da compensazione climatica del generatore.
Questi obblighi possono essere solo in casi di tecnologia impiantistica equivalente o di maggiore efficienza, o di impossibilità tecnica. Dunque, non sussiste più l’eccezione da svantaggio economico.
È da sottolineare che, in caso di intervento esclusivamente sull’involucro, le spese impiantistiche per la termoregolazione derivano da un obbligo di legge e non dall’intervento. Pertanto, le relative spese non sono detraibili al 110%.