Contestuale Agevolazione per Interventi Eco e Sismabonus

Dopo varie incomprensioni, la detrazione per il Sismabonus acquisti, introdotto dall’art. 16, c. 1-septies del D.l. 16/2013, può essere considerata compatibile con l’agevolazione Ecobonus, in considerazione ad interventi legati al risparmio energetico, realizzati dalla medesima società che ha effettuato il lavoro di ricostruzione e demolizione sull’unità immobiliare. 

Già da tempo, è ben chiaro il concetto che è possibile usufruire delle detrazioni Ecobonus e Sismabonus, ma solo se contabilizzate in maniera differente. Più complesso era, per l’appunto, il rapporto di compatibilità che si instaura tra l’agevolazione Sismabonus acquisti, rivolta all’acquirente in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di un’abitazione, nel limite di spesa pari ad euro 96.000,00, e l’agevolazione Ecobonus, spettante alla società che ricostruisce e successivamente aliena il bene. Questo dubbio è stato sciolto dall’interpello n. 70 dell’Agenzia delle Entrate, con risposta positiva. Ciò dipende dal fatto che, sebbene l’intervento sia stato compiuto attraverso miglioramenti antisismici, esso avrebbe potuto essere realizzato senza alcun intervento in ambito di risparmio energetico.

Al di fuori del Superbonus, tutto questo può avvenire anche su fabbricati non abitativi, se il futuro acquirente è un’impresa, senza tenere in considerazione se il fabbricato stesso sia un bene patrimoniale, strumentale o merce, come introdotto dalla Risoluzione 35/E/2020. Tuttavia, il rogito deve comunque essere firmato entro il 31 dicembre 2021, mentre entro il 30 giugno 2022 in ambito Superbonus.

Infine, è da tenere in considerazione che il Sismabonus acquisti può essere applicato anche in presenza di unità immobiliari edificate partendo da una completa demolizione, cominciata nel 2018, di un fabbricato già esistente.