L’articolo 1, comma 2 del D.L. 212/2023, convertito in legge 17/2024, stabilisce che per i cittadini con reddito Isee inferiore a 15.000 euro, è concesso un contributo a fondo perduto per le spese sostenute dal primo gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 purché i lavori da superbonus abbiano raggiunto uno stato di avanzamento del 60% entro il 31 dicembre 2023.
Per poter beneficiare del contributo previsto dal D.L. 212/2023, la condizione di aver raggiunto un SAL al 31 dicembre 2023 dei lavori non inferiore al 60% asseverato e oggetto di opzione va considerata per ciascun intervento agevolato con il Superbonus, e non complessivamente. Infatti, il Superbonus prevede distinte agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica (c.d. Ecobonus) e per quelli antisismici (c.d. Sismabonus).
Sul punto la Circolare 33/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate specifica che il SAL del 30% (ora 60% per il 2023) va calcolato separatamente per ciascun intervento.