Il committente o il responsabile dei lavori, ove nominato, sono tenuti, secondo l’articolo 90, comma 9, lettera b-bis) del Dlgs 81/2008, a verificare:
- il possesso della patente a crediti da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto;
- la presenza di un documento equivalente nei casi di provenienza estera;
- l’attestazione di qualificazione Soa in classifica pari o superiore alla III per le imprese non tenute al possesso del documento.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella Faq 12 pubblicata sul proprio sito chiarisce che la verifica della patente o dell’attestazione Soa a cui sono tenuti il committente e il responsabile dei lavori si estende non solo alle imprese o ai lavoratori autonomi direttamente incaricati, ma anche a eventuali soggetti operanti in subappalto, affermando che l’inosservanza dell’obbligo di verifica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.
Come chiarito dall’INL, l’onere di verifica in capo al committente e al responsabile dei lavori del possesso della patente a crediti o dell’attestazione Soa avviene non solo nei confronti delle imprese affidatarie dei lavori, ma anche verso le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi operanti in subappalto, esonerando così le prime (le imprese «sub-committenti») - almeno in base alle indicazioni fino ad ora giunte - da tale responsabilità.