Definito il procedimento per la cessione delle singole rate annuali dei bonus edilizi.
Con FAQ del 19 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito maggiori indicazioni in ordine al meccanismo di cessione delle singole rate annuali associate ai bonus edilizi.
In particolare, l’Agenzia evidenzia come il comma 1-quater dell’articolo 121, D.L. n. 34/2020 ha stabilito che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative al Superbonus ed agli altri bonus edilizi non possono formare oggetto di cessioni parziali successive; a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
In proposito, si rende noto che, in fase di caricamento sulla Piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura saranno suddivisi, come di consueto, in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa.
A ciascuna rata annuale sarà attribuito un codice univoco, visibile sulla Piattaforma, che ai fini della tracciatura delle operazioni verrà indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.
Il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione; pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito. Le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Invece, le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.
Le sopracitate disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, caricati, come di consueto, entro il giorno 10 del mese successivo (10 giugno 2022).