Delibere nulle e annullabili

La sentenza 2396/2014 del Tribunale di Torino ha classificato come annullabili le delibere che abbiano vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta da legge o regolamento condominiale, quelle che siano affette da vizi formali, in violazione di
prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o informazione dell'assemblea; ancora devono considerarsi annullabili quelle delibere che siano genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione e quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.
Sono qualificate come nulle le delibere prive di elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile o illecito, quelle con oggetto non rientrante nella competenza dell'assemblea, ancora quelle delibere che vadano ad incidere su diritti individuali su cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ogni condomino, ed infine quelle invalide in relazione all'oggetto.
La sentenza 3807/2020 del Tribunale di Torino ha ribadito che sono nulle le delibere che incidono sulla proprietà esclusiva di ogni condòmino. Anche la cassazione, con la sentenza 14300 dell’8 luglio 2020 ha affermato che gli interventi nelle parti private non sono consentiti all’assemblea, salvo espressa pattuizione, che deve essere contenuta in uno specifico atto, accettato dai singoli condomini.