La demolizione e ricostruzione di edifici rimane un tema molto discusso nella sfera delle detrazioni fiscali. Le ultime modifiche del quadro normativo prevedono una nuova definizione di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, lettera d), Dpr 380/2001 dettata dalla legge di conversione del Dl Semplificazioni (legge 120/2020), che ora comprende anche la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con ampliamento. Viene cioè sdoganato il principio secondo cui un intervento che sostituisce la vecchia costruzione e la amplia può essere «recupero del patrimonio edilizio esistente».
Quindi, anche un intervento edilizio di demolizione e ricostruzione con ampliamento, inquadrato come ristrutturazione edilizia secondo i crismi del nuovo testo di legge da parte del Comune (o altro ente competente), può essere teatro di interventi pienamente agevolabili, senza eccezioni in relazione alla nuova volumetria. Ciò lo si può dedurre dalla risposta n. 564 dell’Agenzia delle Entrate, la quale si dichiara incompetente a sindacare la qualificazione dell’intervento, come posta in essere da parte del competente ente territoriale.
Sismabonus, Ecobonus e Superbonus
Le regole di demolizione e ricostruzione per il sismabonus sono già più chiare. La guida dell’Agenzia spiega infatti che questi tipi di interventi sono agevolabili “qualora concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione”, che dovrebbero comprendere l’ampliamento volumetrico vista la nuova definizione sopra citata.
La stessa interpretazione può essere applicata al Superbonus, dal momento in cui la circolare 24/E/2020 cita che “l’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ‘ristrutturazione edilizia’ ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, T.U.E.”
Per i motivi già citati, si può considerare superata la concezione espressa dalla circolare 19/E/2020, ove si dà atto che, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta solo in caso di fedele ricostruzione.
Mise ed Enea
La risposta 6 del Mise data al Telefisco, però, fa nascere dei dubbi, visto che afferma che gli interventi da sismabonus di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies dell'art. 16 del DL 63/2013 non sono applicabili né in caso di demolizione e ricostruzione né in caso di ampliamento, tesi però inesatta che non tiene conto degli aggiornamenti delle normative.