Detrazione Superbonus Anche in Assenza del Requisito della Residenzialità

A seguito della pubblicazione dell’interpello n. 64 del 28 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità, a favore delle Onlus, di poter beneficiare dell’agevolazione fiscale dell’art. 119 del D.l. 64/2020, a prescindere dalla residenzialità. La risposta dell’ade ha preso in esame il comma 9, dalla lettera a) alla e), secondo cui, soggetti come Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e le sopracitate Onlus, possono usufruire dell’agevolazione c.d. Superbonus al 110% per interventi effettuati dal 1° luglio 2020 a fine dicembre 2021 (a seguito dell’introduzione della Legge di bilancio 2021è stato prorogato il termine fino al 30 giugno 2022).

Questa agevolazione può essere sfruttata nel solo caso in cui le ODV, le APS e le Onlus siano iscritte nei rispettivi registri, senza tenere in considerazione la categoria catastale dell’unità immobiliare. Tutto ciò, è possibile solo nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa, con tanto di possibilità di poter usufruire del Bonus 110% anche su un numero maggiore di due immobili.