Nell’ipotesi in cui un soggetto acquista un’abitazione che può godere del sismabonus acquisti ma nell’atto notarile è stato indicato che il prezzo dell’acquisto è stato pagato dal genitore, l’acquirente può godere della detrazione nonostante non abbia sostenuto la spesa.
Ed invero, la detrazione sismabonus acquisiti è senz’altro spettante in capo al figlio acquirente in quanto neoproprietario e, quindi, nel rapporto giuridico di “possesso” dell’immobile a prescindere dall’origine reddituale o donativa della provvista impiegata per l’acquisizione del bene stesso.