Dichiarazione del fornitore continua a sostituire l’asseverazione anche a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio n. 234/2021?
Il Decreto Antifrode (n. 157/2021) estende anche agli interventi di cui all’art. 121 D.L. n. 34/2020 l’obbligo dell’asseverazione, facendo “salve” le indicazioni per l’accertamento dell’effettiva realizzazione del progetto, così come riportate nel DM Requisiti tecnici (DM 06.08.2020).
Il DM Requisiti tecnici prevede all’All. A, punto 2, lett. a), che “limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, la suddetta asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante il rispetto dei suddetti requisiti tecnici.”
La Legge di Bilancio (n. 234/2021), abrogando il Decreto Antifrodi, lascia immutato il panorama normativo con conseguente validità delle indicazioni contenute nel DM Requisiti tecnici (DM 06.08.2020).
Il Decreto MiTe del 14.02.2022 apporta delle modifiche al DM Requisiti tecnici del 06.08.2020, lasciando immutata la disposizione che ammette, in sostituzione all’asseverazione, la dichiarazione sostitutiva del fornitore.
Pertanto, deve ritenersi ancora valida la dichiarazione del fornitore in luogo dell’asseverazione per quanto riguarda la sola sostituzione di finestre comprensive di infissi.