Distaccamento di uno stabile in Supercondominio dall’impianto di riscaldamento centralizzato.
In materia di Supercondominio la Cassazione, con decisione n. 9096 del 2000, ha stabilito che i principi e le disposizioni dettate dal codice civile in tema di Condominio di edifici si applicano, in virtù di interpretazione estensiva ovvero in forza di integrazione analogica, anche a questo.
Ma cosa si intende quando si parla di Supercondominio? Si fa ricorso a questa espressione quando talune cose, impianti e servizi comuni sono legati contestualmente dalla relazione di accessorio a principale, con più condominii.
Delineati i caratteri essenziali del Supercondominio, occorre porre l’accento sulla disciplina specifica dell’impianto di riscaldamento centralizzato. Questo viene contemplato tra quelle opere e servizi che, ai sensi dell’art. 1117 c.c., si presumono comuni. In particolare, tale presunzione di comunione opera sia per il locale caldaia (art. 1117, n. 2, c.c.), sia per gli impianti di riscaldamento fino al punto di diramazione degli stessi all’interno delle proprietà esclusive (art. 1117, n. 3, c.c.).
Recente pronuncia di merito si è espressa nel senso di ritenere astrattamente legittimo il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato per il tramite di una rinuncia unilaterale ex art. 1118, co. 4, c.c., ciò però non determinando il venir meno dell’onere in capo agli interessati di partecipare alle spese di gestione dell’impianto, oltre che a rimborsare i maggiori costi discendenti dallo squilibrio termico generato.
In sostanza, il distacco del proprio impianto dalle diramazioni del sistema centralizzato è legittimo e rientra nelle ordinarie prerogative del partecipante alla comunione condominiale, ex art. 1102 cod. civ., laddove esso non comporti né aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del servizio centralizzato, né squilibri termici per l'erogazione del servizio e sempre che un regolamento di natura contrattuale non inibisca l'esercizio di detta facoltà dominicale.