Il cappotto termico eseguito nell’ambito del bonus facciate deve rispettare gli standard di isolamento termico fissati dal Dm requisiti, per quanto riguarda i lavori iniziati a partire dal 7 ottobre 2020. Infatti, il Dm Requisiti è diventato il nuovo parametro di riferimento per la presentazione energetica degli interventi agevolati, per quanto riguarda ecobonus, bonus facciate al 90% e superbonus al 110%.
Il rispetto dei requisiti è garantito dall’asseverazione del tecnico abilitato, che non dovrà trasmetterla all’Enea ma sarà sufficiente conservarla per controlli futuri. L’asseverazione di congruità dei prezzi è richiesta relativamente ai soli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 119 del Dl Rilancio.
I nuovi limiti valgono per i cantieri iniziati dopo l’entrata in vigore del Dm Requisiti, quindi a partire dal 7 ottobre 2020.