Il decreto n. 143/2021 del Ministero del Lavoro, operativo dal 1° novembre 2021, ha previsto e disciplinato l’ambito di applicazione e i termini e le modalità del rilascio dell’attestazione di congruità.
Il predetto decreto ha definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.
Con riferimento ai lavori privati, le disposizioni del decreto si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore ad euro settantamila.
Per i lavori privati, inoltre, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.
Se, ad esempio, a fine lavori non viene richiesto il Durc di congruità e il cantiere non risulta in regola, il primo giorno del mese successivo alla chiusura del cantiere il sistema invia automaticamente, con pec, il piano di regolarizzazione con l’invito a provvedere entro 15 giorni.
La congruità è un elemento indispensabile per ottenere i benefici fiscali dei bonus edilizi.
La mancanza di congruità o la sua regolarizzazione entro i termini dei 15 giorni prevede la decadenza del beneficio fiscale collegato al bonus edilizio.
Nell’ultime FAQ pubblicate lo scorso gennaio è stato ulteriormente precisato che in caso di ATI (associazione temporanea di impresa), qualora lo svolgimento dei lavori sia affidato pro quota alle varie imprese componenti l’ATI, sarà la mandataria a inserire il cantiere nel sistema CNCE_Edilconnect (indicando le ulteriori imprese affidatarie con le rispettive quote dei lavori), senza essere individuata quale unica “impresa affidataria” ai fini dei restanti adempimenti.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della congruità, la Cassa Edile/Edilcassa dovrà verificare che ciascuna impresa affidataria componente l’ATI, singolarmente considerata, risulti congrua rispetto alla quota di lavori alla stessa affidati.
Inoltre, fatti salvi eventuali accordi regionali sulla trasferta, la Cassa Edile competente al rilascio della congruità è quella del territorio ove è ubicato il cantiere.
Nel caso in cui risultassero più Casse competenti al rilascio del certificato è rimessa all’impresa la facoltà di scegliere la Cassa ove eseguire la DNL (denuncia nuovo lavoro) e che di conseguenza rilascerà l’attestazione di congruità, salvo il caso in cui risulti già iscritta ad una delle Casse competenti territorialmente.
Nel caso di lavorazioni che insistano su più province, la Cassa competente sarà quella ove insiste la percentuale maggiore di lavori.
Infine, ai fini della congruità rileva solo il costo dei lavori edili. Pertanto, i costi riferiti alle spese sostenute per la progettazione, direzione lavori, asseverazione, collaudi e altre della medesima natura non rilevano ai fini dell’importo dei lavori edili, per il calcolo della congruità.