I balconi di un condominio sono da considerarsi come proprietà esclusive del condòmino, in quanto non essenziali per la sussistenza dell’edificio, né destinati al suo uso ovvero al suo servizio. Tuttavia, sono considerati parti comuni il rivestimento del parapetto e della soletta di un balcone, nel caso in cui svolgano una funzione estetica per lo stabile, divenendo elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata, rendendola gradevole.