Ecobonus e sismabonus estesi anche agli immobili merce.

L’agenzia delle Entrate con la risoluzione 34/2020 ha dichiarato che l’Ecobonus e il sismabonus sono sempre applicabili agli immobili merce, vale a dire immobili detenuti dalle imprese con l’obiettivo di venderli o di affittarli.

Questa possibilità non era prevista dalla precedente risoluzione 303/E del 2008, che invece puntava a «promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti», attraverso un beneficio dedicato agli utilizzatori degli immobili e non a coloro che «ne fanno commercio». Un discorso ripreso dalla circolare 304/E che, sempre nel 2008, limitava le detrazioni fiscali per le società ai soli immobili strumentali, usati per l’esercizio dell’attività.

Questa impostazione, però, è stata da subito oggetto di critiche sia per la mancanza di un’espressa previsione normativa contente  la limitazione della fruizione del beneficio per immobili merce, sia per il fatto che le detrazioni per il risparmio energetico abbiano una finalità di interesse generale. 

Alcune di queste controversie sono arrivate fino in Cassazione. I giudici della Corte hanno chiarito che non vi sono limitazioni né di tipo oggettivo né di tipo soggettivo alla generalizzata operatività della detrazione. Secondo la Corte, poi, la distinzione tra immobili strumentali, immobili merce e immobili patrimonio incide unicamente sul piano contabile e fiscale. 

L’Agenzia, di conseguenza, ha cambiato rotta e con la nuova risoluzione ha affermato che l’ecobonus e, per ragioni di coerenza anche il sismabonus,  spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, «a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come strumentali, beni merce o patrimoniali».