L’Agenzia delle Entrate ha esteso per tutto l’anno 2021 anche le detrazioni di Ecobonus classico disciplinato dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013, per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Con detrazione fiscale variabile (dal 50% all’85%), l’Ecobonus ammette uno spettro più ampio di soggetti rispetto al Superbonus 110%, includendo nella detrazione immobili di qualunque categoria catastale, tra cui gli immobili merce e patrimonio.
La percentuale della detrazione cambia in relazione al tipo di intervento effettuato.
Detrazione al 50%
Nel rispetto dei requisiti posti dalla legge, hanno diritto ad una detrazione fiscale pari al 50% gli interventi di:
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
- sostituzione di finestre, comprensive di infissi
- sostituzione o nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- acquisto e posa in opera di schermature solari
Detrazione al 65%
Nel rispetto dei requisiti posti dalla legge, hanno diritto ad una detrazione fiscale pari al 65% gli interventi di:
- riqualificazione energetica globale
- coibentazione di strutture opache, verticali e orizzontali
- acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
L’agevolazione spetta nella misura del 65%, con un limite massimo pari a 30.000 euro per unità immobiliare, anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, generatori d’aria calda a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza o apparecchi ibridi.
Detrazione al 70-75%
Gli interventi sui condomini prevedono detrazioni più elevate:
70% se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
75% quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto MISE del 26 giugno 2015.
Detrazione all’80-85%
Le detrazioni del 70 e 75% per gli interventi di parti comuni condominiali aumentano se realizzati in zone sismiche 1, 2, o 3 finalizzati alla riduzione del rischio sismico. In particolare, aumentano all’80% se i lavori effettuati comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e all’85% con il passaggio di almeno due classi di rischio sismico inferiore.